Sez. 4, Sentenza n. 38003 del 19/09/2012 Ud. (dep. 01/10/2012) Rv. 254374 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Guida in stato di ebbrezza - Alcooltest - Omesso avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia - Nullità - Limiti di deducibilità.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'accertamento del tasso alcolemico mediante il c.d. alcooltest rientra nel novero degli accertamenti urgenti di cui all'art. 354 cod. proc. pen., ai quali il difensore dell'indagato ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, sicchè l'omesso avviso, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia dà luogo ad una nullità di ordine generale ma non assoluta. (Fattispecie in cui l'eccezione in questione è stata sollevata solo con i motivi di appello).
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)