Sez. 3, Sentenza n. 16800 del 20/06/2008 (Rv. 603888 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO | Decisione sull'ammissione o sulla revoca del giuramento già disposto - Valutazione del giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Riconducibilità del vizio al n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ. - Contenuto dei relativi motivi denunciabili - Individuazione.
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO
La valutazione con cui sia stato disposto o negato il giuramento suppletorio, ovvero si sia proceduto alla revoca del giuramento suppletorio già disposto, è censurabile in cassazione come vizio di violazione di norme sul procedimento ai sensi del n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ. sia quando una motivazione manchi, sia quando il giudice abbia giustificato l'esercizio del suo potere assumendo che il relativo presupposto non sia quello della "semiplena probatio" bensì diverso, sia quando la motivazione sia esplicitata ed il giudice abbia assunto a presupposto della conseguente decisione rispettivamente l'esistenza o meno di una situazione di "semiplena probatio", attribuendo o negando tale natura alla situazione probatoria esistente nel giudizio in relazione alla fattispecie giudicata con una valutazione che risulti erronea secondo le categorie della logica generale o di quella giuridica pertinenti nella specie.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)