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Sez. 1, Sentenza n. 9842 del 11/11/1996 (Rv. 500468 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE | Sostituzione, previa loro soppressione, delle U.S.L. con unità - aziende - Successione a titolo universale - Configurabilità - Successione nel processo - Sussistenza - Ricorso per Cassazione già presentato dalla U.S.L. - Successivo ricorso della azienda - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500468-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE

La legge Regione Puglia 14 giugno 1994, n.18, in attuazione dell'art. 3 D.Lgs. n. 502 del 1992, ha operato la soppressione delle unità sanitarie esistenti nella regione ed ha istituito in luogo di esse dodici nuove unità, qualificate come aziende, con la conseguenza che, in mancanza di una esplicita disciplina del regime di passaggio dai preesistenti ai nuovi enti, deve dedursi che questi siano succeduti ai primi in "universum ius" - e, quindi, anche nella posizione che quegli enti avevano nei processi in corso - a partire dalla data di nomina dei direttori generali dei nuovi enti. Pertanto, una volta proposto ricorso per cassazione a nome di una unità sanitaria locale, sulla base di mandato alla lite rilasciato dall'amministratore della stessa, è inammissibile il ricorso, successivamente proposto avverso la medesima sentenza, dall'azienda sanitaria succeduta alla soppressa unità, trattandosi di ricorso proveniente non da una diversa parte, bensì da un soggetto che è succeduto nella posizione di chi aveva già esercitato (così consumandolo) il proprio diritto d'impugnazione.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Puglia 14/06/1994 num. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)