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Sez. 1, Sentenza n. 9438 del 26/09/1997 (Rv. 508261 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | USL - Disciplina ex art. 6 della legge n. 724 del 1994 - Successione "ex lege" delle regioni nei rapporti obbligatori delle soppresse USL - Conseguenze - Processuali - Successione in corso di causa alle USL soppresse - Legittimazione - Della Regione - Sussistenza - Della USL - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508261-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

Per effetto della soppressione delle USL e della conseguente istituzione delle Aziende unità sanitarie locali (aventi natura di enti strumentali della regione), si è realizzata una fattispecie di successione "ex lege" delle Regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte USL, con conseguente esclusione di ogni ipotesi di successione "in universum ius" delle USL alle preesistenti unità sanitarie locali. La legittimazione processuale ad impugnare una sentenza originariamente resa nei confronti delle USL spetta, pertanto, all'organo di rappresentanza delle gestioni - stralcio che prolunga la soggettività dell'ente soppresso durante la fase della liquidazione e, quindi, alla Regione (la quale ha assunto a proprio carico i debiti relativi alle pregresse gestioni delle USL), in nome e per conto della quale esercitano le funzioni di commissari liquidatori i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)