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Sez. 3, Sentenza n. 46029 del 06/11/2008 Cc. (dep. 12/12/2008) Rv. 241773 - 01

COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Nuova disciplina in tema di competenza introdotta dalla legislazione emergenziale in materia di rifiuti nella Regione Campania - Rinnovazione della misura cautelare da parte del G.i.p. collegiale - Interrogatorio di garanzia - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241773-01

COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE

In tema di misure cautelari disposte da G.i.p. divenuto incompetente a seguito dell'entrata in vigore della legislazione emergenziale in materia di rifiuti nella regione Campania (D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123), in sede di rinnovazione della misura nel termine di giorni venti previsto dall'art. 3 del D.L. citato, il competente G.i.p. collegiale non deve procedere a nuovo interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., a meno che la misura rinnovata non si fondi su fatti nuovi o individui indizi di colpevolezza o esigenze cautelari diverse da quelle poste a sostegno dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/05/2008 num. 90 CORTE COST., Decreto Legge 23/05/2008 num. 90 art. 3 CORTE COST., Legge 14/07/2008 num. 123 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)