diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 8935 del 11/07/1979 Ud. (dep. 26/10/1979) Rv. 143261 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - PROCEDIMENTI PENDENTI DAVANTI A GIUDICI DIVERSI - POSSIBILITA DI RIUNIONE - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DEL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - IRRILEVANZA - DISCIPLINA DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO - APPLICABILITA ALLA SOLA FASE ISTRUTTORIA.*
Stato
decisa il 1979-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143261-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - PROCEDIMENTI PENDENTI DAVANTI A GIUDICI DIVERSI - POSSIBILITA DI RIUNIONE - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DEL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - IRRILEVANZA - DISCIPLINA DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO - APPLICABILITA ALLA SOLA FASE ISTRUTTORIA.*

La disciplina della Competenza per territorio in materia di reato continuato, stabilita nell'art 39 cod proc pen, trova applicazione, ai sensi dell'art 47 cod proc pen, soltanto nella fase istruttoria. Pertanto, non viola il disposto dell'art 39 cod proc pen il giudice che rigetta l'istanza di riunione del procedimento per il quale procede con altro procedimento pendente davanti ad altro ufficio giudiziario e avente ad oggetto un reato per il quale si deduca il vincolo della continuazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)