Sez. L, Sentenza n. 6401 del 30/10/1986 (Rv. 448584 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITÀ SOGGETTE ALL'OBBLIGO ASSICURATIVO - TASSATIVITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AI DIPENDENTI DI UN ISTITUTO DI CREDITO ADDETTI AL CENTRALINO TELEFONICO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITÀ SOGGETTE ALL'OBBLIGO ASSICURATIVO - TASSATIVITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AI DIPENDENTI DI UN ISTITUTO DI CREDITO ADDETTI AL CENTRALINO TELEFONICO.*
Ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (di cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in rapporto agli artt. 3 e 38 cost.), l'Obbligo dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro riguarda attività tassativamente indicate dalla legge, che, presumendone la pericolosità, esonera l'interprete da ogni valutazione in ordine all'effettiva pericolosità delle attività "protette" ed all'entità del rischio gravante sul lavoratore ad esse addetto, che incide solo sulla misura del premio assicurativo. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva affermato la sussistenza dell'Obbligo assicurativo antinfortunistico per i dipendenti di un istituto di credito addetti al centralino telefonico). (V 5669/85, mass n 442863; (V 5668/85, mass n 442862; (V 866/82, mass n 418705; (V 4918/81, mass n 415671).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)