Sez. 1, Sentenza n. 122 del 15/01/1973 (Rv. 361877 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - RAPPORTO TRIBUTARIO ESAURITO PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INTANGIBILITA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - RAPPORTO TRIBUTARIO ESAURITO PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INTANGIBILITA.*
La dichiarazione di illegittimita costituzionale dell'art 25, secondo comma, della legge 5 marzo 1963, n 246, attributivo, per alcune categorie di comuni, del potere di applicare l'imposta dell'incremento di valore delle aree fabbricabili a carico di coloro che avessero alienato aree nel decennio anteriore all'entrata in vigore della legge stessa, non esplica alcun effetto su un rapporto tributario gia esaurito e definito con il pagamento spontaneo dell'imposta prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. (V 1453/72, mass n 358094; 1736/70, mass n 347683; 3822/69, mass n (V 344143).*
Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)