Sez. 6 - , Sentenza n. 33163 del 03/11/2020 Ud. (dep. 25/11/2020) Rv. 279922 - 01
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI | Mancata citazione del teste - Decadenza dalla prova - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI
La mancata citazione del teste per l'udienza non comporta l'automatica decadenza della parte richiedente dalla prova, ma consente al giudice di valutare se, per la superfluità della testimonianza o per il ritardo che comporterebbe per la decisione, debba dichiararsi la decadenza della parte dalla prova, ovvero differire l'audizione del teste già ammesso ad un'udienza successiva. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito il quale non aveva revocato l'ordinanza ammissiva della prova dei testi del pubblico ministero, non citati, sul rilievo che gli stessi avrebbero potuto essere escussi all'udienza successiva, già fissata per il giorno seguente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)