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Sez. 2, Sentenza n. 20868 del 28/10/2004 (Rv. 577869 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Legittimario agente per far dichiarare la simulazione di una vendita dissimulante una donazione - Prova senza limitazioni - Condizioni - Proposizione di una contestuale domanda di riduzione della donazione - Necessità.
Stato
decisa il 2004-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577869-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE

Il successore a titolo universale "mortis causa" subentra nella posizione giuridica del "de cuius" ed è soggetto, pertanto, in tema di simulazione del negozio posto in essere dal suo dante causa, alle limitazioni della prova per testi e per presunzioni alle quali era soggetto quest'ultimo come parte contraente. L'erede legittimario, invece, che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" celante in realtà una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto e deve considerarsi terzo rispetto alle parti contraenti, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova testimoniale e per presunzioni quando, contestualmente all'azione di simulazione, proponga - sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva - una domanda di riduzione (o di nullità o di inefficacia) della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota spettantegli va calcolata tenendo conto del bene stesso, e non pure quando proponga in via principale ed autonoma solo la domanda di simulazione, la quale sia quindi semplicemente preordinata a consentire la proposizione della domanda di riduzione in un futuro giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 536

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)