Sez. 1, Sentenza n. 20229 del 13/10/2004 (Rv. 577691 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Codice della strada - Violazione - Sanzione accessoria del fermo del veicolo - Applicazione - Opposizione - Prefetto - Decisione - Termine - Art. 19 legge n. 689 del 1981 - Applicabilità - Esclusione - Art. 204 codice della strada - Applicabilità - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, il termine per la decisione del prefetto sul ricorso amministrativo contro la sanzione accessoria del fermo del veicolo è non già quello di dieci giorni di cui all'art. 19 legge n. 689 del 1981 bensì quello più lungo previsto dall'art. 204 del codice della strada, reso applicabile dal rinvio operato dall'art. 214, comma quarto, del medesimo codice.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204, Cod. Strada art. 214 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 214 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)