Sez. 1, Sentenza n. 7982 del 07/04/2011 (Rv. 617207 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Decreti in materia di liquidazione dell'attivo - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Termini - Applicabilità della sospensione feriale - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI
Il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato in materia di liquidazione dell'attivo, non è soggetto alla sospensione feriale, a norma dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969, in relazione all'art. 92 dell'Ordinamento giudiziario, equivalendo ad un'opposizione agli atti esecutivi; ne consegue l'inammissibilità di tale ricorso ove sia stato notificato oltre il termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)