Sez. 2, Sentenza n. 4627 del 21/05/1987 (Rv. 453300 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA - DEROGA AI CRITERI STABILITI DALLA LEGGE - NULLITÀ DELLA DELIBERA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA - DEROGA AI CRITERI STABILITI DALLA LEGGE - NULLITÀ DELLA DELIBERA.*
In tema di ripartizione delle spese condominiali, le attribuzioni dell'assemblea ex art. 1135 n. 2 cod. civ., sono circoscritte alla verificazione e all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge, e non comprendono il potere introdurre deroghe ai criteri medesimi, atteso che tali deroghe, venendo indirettamente ad incidere sui diritti individuali del singolo condomino, possono conseguire soltanto ad una convenzione cui egli aderisca. Pertanto la delibera condominiale che modifichi i suddetti criteri di spesa (nella specie, spese di manutenzione delle scale) è inefficace nei confronti del condomino dissenziente per nullità assoluta, deducibile senza limitazione di tempo, e non meramente annullabile con impugnazione da proporsi entro 30 giorni ex art. 1137 secondo e terzo comma cod. civ.. (V 4774/77, mass n 388376; (V 506/75, mass n 373805; (V 1300/74, mass n 369369).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)