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Sez. L, Sentenza n. 4697 del 20/12/1976 (Rv. 383445 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI TRASFERTA E MISSIONE - CORRESPONSIONE PER TUTTO IL PERIODO NECESSARIO - VALUTAZIONE NEL CALCOLO DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO IN TRASFERTA - NECESSITA - CONDIZIONE - CARATTERE RETRIBUTIVA DELL'INDENNITA - RIFERIMENTO AI CRITERI PER GLI ASSEGNI FAMILIARI EX ARTT 27 E 28 DEL TU N 297 DEL 1955 - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383445-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI TRASFERTA E MISSIONE - CORRESPONSIONE PER TUTTO IL PERIODO NECESSARIO - VALUTAZIONE NEL CALCOLO DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO IN TRASFERTA - NECESSITA - CONDIZIONE - CARATTERE RETRIBUTIVA DELL'INDENNITA - RIFERIMENTO AI CRITERI PER GLI ASSEGNI FAMILIARI EX ARTT 27 E 28 DEL TU N 297 DEL 1955 - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'indennita di trasferta (o di missione), se corrisposta per tutto il periodo necessario a realizzarne la funzione, non puo considerarsi occasionale e deve essere valutata nel calcolo del compenso per lavoro straordinario effettuato in trasferta (o missione), nella misura in cui essa realmente costituisca elemento della retribuzione. Pertanto, in caso di contestazione, il giudice del merito non puo ritenere che un'indennita attribuita genericamente per trasferta - o missione - sia senz'altro computabile nel cennato calcolo, e nella misura del quaranta per cento, in base all'osservazione che gli articoli 27 e 28 del tu n 297 del 1955 dichiarano valutabile entro quel limite l'indennita di trasferta nel computo della contribuzione per gli assegni familiari, ma deve stabilire preliminarmente, in concreto - rifacendosi alla sostanza delle cose piu che alle espressioni verbali - se quell'erogazione specifica abbia, ed in quale sua parte, funzione retributiva, potendo far ricorso soltanto sussidiariamente alla suddetta normativa previdenziale, qualora resti impossibile stabilire altrimenti con precisione in quale proporzione quel pagamento sia destinato, rispettivamente, a compensare speciali disagi che la trasferta, o missione, comporta, ed a rimborsare spese all'uopo effettivamente sostenute. (V 1455/71, mass n 351748).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)