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Sez. 1, Sentenza n. 10640 del 09/05/2007 (Rv. 596363 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Spese di Comuni, Province e Comunità montane effettuate senza i necessari presupposti - Rapporto obbligatorio diretto fra privato ed amministratore o funzionario - In mancanza di valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale - Configurabilità - Presupposti - Esecuzione di fatto del rapporto consentita dall'amministratore o dal funzionario - Conseguenze - Proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. - Esclusione - Ragioni e fondamento - Fattispecie in tema di mancata stipulazione del contratto per il rifiuto del professionista, incaricato di redigere un progetto di opera pubblica, di accettare alcune delle clausole della convenzione predisposta dalla P.A.
Stato
decisa il 2007-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596363-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

In tema di spese dei Comuni (e, più in generale, degli enti locali) in difetto dei necessari presupposti, agli effetti di quanto disposto dall'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 1989, n. 144), l'insorgenza del rapporto obbligatorio, ai fini del corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione - con conseguente impossibilità di esperire nei confronti del Comune l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà - si ha in tutti i casi in cui manchi una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale, e quindi anche quando, approvata dal Comune la proposta di conferimento dell'incarico professionale con lo schema di disciplinare, questa non sia seguita dalla stipulazione del contratto nelle forme di legge per il rifiuto del professionista di accettare alcune delle clausole della predisposta convenzione, e, in mancanza del prescritto impegno contabile, l'esecuzione di fatto del rapporto sia stata tuttavia consentita dall'amministratore o dal funzionario.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042, Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)