Sez. 2, Sentenza n. 1885 del 21/02/1995 (Rv. 490578 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - STIPULAZIONE - ATTI PRECEDENTI | Volontà dell'amministrazione - Formazione - Procedimento - Mancato esaurimento - Contratto - Annullabilità - Ammissibilità - Azione di annullamento - Soggetto legittimato.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - STIPULAZIONE - ATTI PRECEDENTI
L'organo della pubblica amministrazione abilitato a manifestarne la volontà, che abbia concluso una controversia negoziale senza che sia stato, in tutto o in parte, esaurito il procedimento amministrativo diretto alla formazione della volontà dell'amministrazione, manca di legittimazione a contrarre e, quindi, del potere di assumere obbligazioni verso i terzi; il difetto di tale presupposto determina l'annullabilità del contratto, che può essere fatta valere dalla p.a., nel cui esclusivo interesse sono prescritte le formalità omesse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1441
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)