Sez. L, Sentenza n. 21707 del 09/11/2005 (Rv. 585260 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni a termine per specifici spettacoli o programmi - Specificità - Portata - Fondamento - Fattispecie concernente l'attività di programmista-regista.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Con riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 1 lett. e), della legge n. 230 del 1962, che - nel testo sostituito dalla legge n. 266 del 1977 - permette l'assunzione a termine di personale per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, atteso che il legislatore, nell'esercizio del discrezionale bilanciamento di valori e interessi, consente di assoggettare al rischio del mancato rinnovo, con inevitabili condizionamenti, lavoratori intellettuali che esercitano la libertà di manifestazione del pensiero tutelata dagli artt. 21 e 33 Cost., il prescritto requisito della specificità va riferito a programmi eccezionali, in quanto esprimenti le caratteristiche intellettuali di un determinato prestatore di lavoro (contratto "intuitu personae") e costituenti un momento episodico nella vita dell'impresa.(Nella specie la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito che aveva escluso l'eccezionalità dell'incarico nel caso di più contratti a tempo determinato con la qualifica di programmista-regista di trasmissioni televisive.)
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 23/05/1977 num. 266, Costituzione art. 21, Costituzione art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)