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Sez. L, Sentenza n. 15900 del 28/07/2005 (Rv. 583369 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzione a termine per specifici programmi o spettacoli radiotelevisivi - Presupposti.
Stato
decisa il 2005-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583369-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Con riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 1, lett. E), della legge 18 aprile 1962, n. 230 che - nel testo sostituito dalla legge 23 maggio 1977, n. 266 - consente l'assunzione a termine di personale per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, il prescritto requisito della specificità non ne implica la straordinarietà o la occasionalità, ma richiede che lo spettacolo o il programma siano destinati a sopperire ad una temporanea necessità, siano caratterizzati dall'appartenenza ad una "species" di un certo "genus", siano individuati, determinati e tali da rendere essenziale l'apporto di un peculiare contributo professionale, tecnico o artistico, che non possa essere fornito dai dipendenti assunti in pianta stabile.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 23/05/1977 num. 266

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)