Sez. L, Sentenza n. 24049 del 25/09/2008 (Rv. 604966 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Lavoratori dello spettacolo - Assunzioni a termine - Presupposti - Temporaneità e specificità dello spettacolo - Ulteriori condizioni - Connessione reciproca tra specificità dell'apporto del lavoratore e specificità del programma o spettacolo - Necessità - Fattispecie concernente l'attività di programmista regista.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di assunzioni a termine dei lavoratori dello spettacolo, ai fini della legittimità dell'apposizione del termine, è necessario che ricorrano la temporaneità della occasione lavorativa rappresentata dalla trasmissione o dallo spettacolo (che non devono essere necessariamente straordinari o occasionali, ma di durata limitata nell'arco di tempo della programmazione complessiva, e quindi destinati ad esaurirsi), la specificità del programma (che deve essere quanto meno unico, ancorché articolato in più puntate o ripetuto nel tempo), e la connessione reciproca tra specificità dell'apporto del lavoratore e specificità del programma o spettacolo (per cui il primo concorre a formare la specificità del secondo o è reso necessario da quest'ultima specificità), di modo che l'assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo sia tale da realizzare un peculiare contributo professionale, tecnico o artistico, che non sia facilmente fungibile con il contributo realizzabile dal personale a tempo indeterminato nell'impresa. (Principio affermato con riferimento ad una fattispecie concernente l'attività di programmista regista).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 com. 2, Legge 23/05/1977 num. 266, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)