Sez. U, Ordinanza n. 14848 del 28/06/2006 (Rv. 593043 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Spese ospedaliere sostenute dall'assistito - Per ricovero all'estero determinato da motivi d'urgenza - Domanda di rimborso - Qualificazione della posizione dell'assistito - Diritto soggettivo alla salute - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998, e succ. modif. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di sanità pubblica, qualora la domanda di rimborso si riferisca a spese ospedaliere sostenute all'estero, senza previa autorizzazione amministrativa, per un ricovero resosi necessario in considerazione delle migliori opportunità ivi presenti di attenuare o rimuovere le conseguenze dello stato morboso attraverso la fruizione di tecniche terapeutiche non utilizzate in Italia, viene in considerazione una posizione soggettiva dell'assistito avente natura di diritto soggettivo perfetto. In questo caso difetta un potere della P.A. che sia espressione di discrezionalità amministrativa, e il cui esercizio sia suscettibile di determinare l'affievolimento della posizione facente capo all'assicurato medesimo, sussistendo, invece, soltanto un potere di apprezzamento dell'urgenza della prestazione sanitaria ottenuta all'estero, secondo criteri di discrezionalità tecnica, il cui esercizio, non essendo espressione di supremazia della P.A., è sempre inidoneo a determinare l'affievolimento del diritto soggettivo alla salute, diritto primario e fondamentale tutelato dall'articolo 32 della Carta costituzionale. Resta inoltre escluso che la predetta controversia rientri nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, modificato dall'articolo 7 della legge 7 luglio 2000 n. 205. la Corte costituzionale, nel dichiarare tale norma parzialmente illegittima, ha precisato che la giurisdizione del giudice amministrativo presuppone, comunque, che la P.A. sia intervenuta nell'esercizio di un potere autoritativo o abbia esercitato la facoltà di ricorrere ad atti negoziali in sostituzione di tale potere (fattispecie che le Sezioni unite della Corte hanno escluso ricorrere nel caso in esame, in cui la causa preminente del ricovero all'estero era stata l'urgenza di assicurare un trattamento sanitario idoneo a scongiurare il pericolo di vita o comunque la possibilità di aggravamenti della malattia o di non adeguata guarigione).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)