Sez. L, Sentenza n. 12249 del 20/08/2003 (Rv. 566062 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI | Prestazioni mediche specialistiche - Spese ospedaliere sostenute all'estero dal soggetto assistito dal S.S.N. senza autorizzazione della Regione - Diritto al rimborso - Condizioni e limiti.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI
L'attuale disciplina in materia di assistenza sanitaria all'estero in favore dei cittadini italiani garantisce agli stessi una assistenza di carattere esclusivamente sussidiario, destinata ad operare solo quando le strutture interne non siano in grado di supplire ad esigenze indifferibili, mentre non prevede il diritto del cittadino ad una assistenza sanitaria globale, usufruibile dovunque egli si trovi e per qualsiasi ragione, compreso il caso della urgenza derivante da sinistro o, comunque, imprevista fino al momento del passaggio della frontiera nazionale; ne consegue che presupposti per usufruire del rimborso delle spese sostenute per cure mediche e chirurgiche presso strutture ospedaliere e case di cura all'estero, in difetto di preventiva autorizzazione, sono le condizioni di eccezionale gravità ed urgenza delle cure mediche e chirurgiche da praticare, purché si verifichino i presupposti di cui all'art. 3 del D.M. 3 novembre 1989.
Riferimenti normativi: DM Sanità 03/11/1989, DM Sanità 30/08/1991, Costituzione art. 32, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)