Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17468 del 23/07/2010 (Rv. 614471 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Procedimenti pendenti dinanzi al medesimo ufficio - Sospensione per pregiudizialità - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Trasmissione del fascicolo al capo dell'ufficio, perché provveda ex art. 274 cod. proc. civ. - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
L'esistenza d'un rapporto di pregiudizialità tra due procedimenti pendenti rispettivamente uno di fronte ad una sezione delle sede centrale del Tribunale e l'altro in sede distaccata dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, è ostativa all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., dovendo in tal caso il giudice della causa pregiudicata rimettere il fascicolo al capo dell'ufficio, perché provveda ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)