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Sez. 6, Sentenza n. 20517 del 21/03/2003 Cc. (dep. 05/05/2003) Rv. 226058 - 01

NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - GIUDICE | Difetto di capacità generica all'esercizio del potere giurisdizionale - Trattazione da parte del giudice onorario di procedimenti penali per reati diversi da quelli indicati nell'art. 43 bis, comma 3, lett. b), R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 - Nullità - Insussistenza.
Stato
decisa il 2003-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226058-01

NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - GIUDICE

In tema di capacità del giudice, la trattazione in dibattimento da parte del giudice onorario di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall'art. 43 bis, comma 3, lett. b), ossia in relazione a reati non previsti nell'art. 550, comma 1, cod. proc. pen., non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce, come si evince dalla sua formulazione letterale, un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari. (Fattispecie nella quale il giudice onorario si era peraltro limitato a disporre un mero rinvio dell'udienza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 33 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 bis com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 bis com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 30/01/1941 num. 12 art. 43 bis com. 3 lett. B, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 10, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 550 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)