Sez. 4, Sentenza n. 20187 del 19/02/2004 Cc. (dep. 29/04/2004) Rv. 228363 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - GIUDICE | Difetto di capacità generica all'esercizio del potere giurisdizionale - Trattazione da parte del giudice onorario di procedimenti penali per reati diversi da quelli indicati nell'art. 43-bis, comma terzo, lett. b), R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 - Nullità - Insussistenza.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - GIUDICE
In tema di capacità del giudice, la trattazione in dibattimento da parte del giudice onorario di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall'art. 43-bis, comma terzo, lett. b), ossia in relazione a reati non previsti nell'art. 550, comma primo, cod. proc. pen., non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 43 bis com. 3 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Testo Unico 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)