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Sez. 4, Sentenza n. 9323 del 14/12/2005 Cc. (dep. 17/03/2006) Rv. 233911 - 01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - GIUDICE | Funzioni dei giudici ordinari addetti al tribunale ordinario - Trattazione di procedimenti monocratici diversi da quelli per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233911-01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - GIUDICE

La trattazione in dibattimento da parte del giudice onorario di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall'art. 43 bis, comma terzo, lettera b), dell'ordinamento giudiziario, ossia in relazione a reati non previsti nell'art. 550 cod. proc. pen., non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce, come si evince dalla sua formulazione letterale, un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 43 bis com. 3 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)