diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 311 del 14/01/1983 (Rv. 425117 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MORBILITÀ ECCESSIVA - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - LICENZIAMENTO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425117-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MORBILITÀ ECCESSIVA - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - LICENZIAMENTO - LEGITTIMITÀ.*

Anche nel caso di reiterate assenze del dipendente per una pluralità di malattie, l'avvenuto superamento del periodo di comporto - che, in Mancanza di Usi, il giudice deve determinare equitativamente, ove la disciplina collettiva fissi tale periodo solo per l'ipotesi di assenze dovute ad un'unica infermità o a ricaduta nella stessa - configura una legittima ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2110 cod. civ., indipendentemente dalla sussistenza di un giustificato motivo obiettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966. (V 1371/81, mass n 411996; (V 1364/81, mass n 411988; (V 2072/82, mass n 405725).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)