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Sez. U, Sentenza n. 5999 del 14/10/1983 (Rv. 430802 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE - APPROVAZIONE DI UN PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE, A NORMA DELLA LEGGE N. 167 DEL 1962 - NATURA DI DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ PER IL PERIODO DI DIECI ANNI - PROVVEDIMENTO ABLATIVO EMESSO DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELL'INDICATO DECENNIO - CONTROVERSIA PROMOSSA DALL'ESPROPRIATO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1983-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430802-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE - APPROVAZIONE DI UN PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE, A NORMA DELLA LEGGE N. 167 DEL 1962 - NATURA DI DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ PER IL PERIODO DI DIECI ANNI - PROVVEDIMENTO ABLATIVO EMESSO DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELL'INDICATO DECENNIO - CONTROVERSIA PROMOSSA DALL'ESPROPRIATO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

L'approvazione di un piano di edilizia economica e popolare, a norma della legge 18 aprile 1962 n. 167, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste nel piano medesimo per il periodo di dieci anni, e, quindi, conferisce per lo stesso periodo all'amministrazione il potere di procedere alle necessarie espropriazioni. Pertanto, con riguardo a provvedimento ablativo adottato nell'indicato decennio, la domanda dell'espropriato, diretta a sostenere che tale provvedimento era precluso dalla precedente instaurazione di altro procedimento espropriativo, poi venuto meno, si traduce nella contestazione della legittimità dello Esercizio del potere di esproprio, non nella denuncia di carenza del potere stesso, e spetta conseguentemente alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto rivolta a tutelare una posizione di mero interesse legittimo. (V 985/79, mass n 397180; (V 2469/73, mass n 365881).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 18/04/1962 num. 167 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)