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Sez. 5, Sentenza n. 28671 del 01/03/2016 Cc. (dep. 08/07/2016) Rv. 267370 - 01

TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Rinuncia alla sospensione - Manifestazione espressa della volontà - Necessità - Comportamento concludente - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267370-01

TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE

La mera presentazione di istanza di riesame durante il periodo feriale non può essere considerata come implicita rinuncia alla sospensione dei termini processuali, occorrendo, a tal fine, una manifestazione della volontà - anche informale - ma espressa ed inequivoca di rinunciare alla sospensione disposta per legge.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)