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Sez. 3, Sentenza n. 2535 del 23/04/1982 (Rv. 420402 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE ISTAT - INEFFICACIA STABILITA DAL D.L. N. 426 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420402-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE ISTAT - INEFFICACIA STABILITA DAL D.L. N. 426 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

In tema di locazione di immobili urbani, il quarto comma dello articolo unico del decreto-legge 24 luglio 1973 n. 426 il quale, dopo aver stabilito la nullità dei patti che prevedono aumenti dei canoni, ove stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo, dispone che dalla stessa data sono inefficaci le clausole di adeguamento dei canoni dirette a compensare eventuali effetti di svalutazione monetaria, va inteso come riferito ai soli contratti soggetti alla proroga legale di cui al primo comma e non si estende, pertanto, ai contratti con scadenza convenzionale posteriore alla data di tale proroga, tenuto conto che lo stretto collegamento tra le norme contenute nel citato decreto non consente di ravvisare nel suddetto quarto comma, in difetto di un'espressa manifestazione di volontà del legislatore, l'introduzione di un sistema di blocco dei canoni operante oltre il limite temporale della proroga legale. (Conf 1923/81, mass n 412610; (Conf 3550/79, mass n 399961; (Conf 2419/78, mass n 391822; (contra 3510/79, mass n 399921).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)