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Sez. 2, Sentenza n. 879 del 05/05/1967 (Rv. 327051 - 01)

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - COOPERATIVE - IN GENERE - COOPERATIVE DI LAVORO - OBBLIGO DEI SOCI DI ESPLICARE LA LORO ATTIVITA LAVORATIVA A FAVORE DELLA SOCIETA - PATTUIZIONE COME PRESTAZIONE ACCESSORIA - ATTIVITA LAVORATIVA DIVERSA DALL'OGGETTO DELL'IMPRESA SOCIALE - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1967-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327051-01

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - COOPERATIVE - IN GENERE - COOPERATIVE DI LAVORO - OBBLIGO DEI SOCI DI ESPLICARE LA LORO ATTIVITA LAVORATIVA A FAVORE DELLA SOCIETA - PATTUIZIONE COME PRESTAZIONE ACCESSORIA - ATTIVITA LAVORATIVA DIVERSA DALL'OGGETTO DELL'IMPRESA SOCIALE - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITA.*

Nelle cooperative di lavoro, l'Obbligo dei soci di esplicare la loro attivita lavorativa a favore della societa puo, nell'atto costitutivo, essere stabilito come prestazione accessoria, al fine di far conseguire ai soci un maggiore vantaggio, limitatamente all'attivita di lavoro oggetto specifico dell'Esercizio dell'impresa mutualistica. Fra societa e soci possono, relativamente ad attivita lavorativa completamente diverse dall'oggetto specifico dell'Esercizio della impresa, sorgere anche rapporti di lavoro subordinato. Anche in tale ipotesi l'attivita lavorativa del socio va configurata come prestazione accessoria e non come conferimento. (nella specie, si trattava di cooperativa di facchini-trasportatori ed il socio, attore in causa, assumeva di avere esplicata soltanto un'attivita amministrativa-contabile, ossia diversa da quella oggetto specifico dell'impresa. I giudici di merito avevano qualificato tale attivita come, prestazione accessoria, e la Corte regolatrice ha ritenuto esatta tale qualificazione, enunciando i principi su esposti). (Cfr.2269-66).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2516, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)