Sez. 2, Sentenza n. 3426 del 18/11/1972 (Rv. 361284 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA COOPERATIVE - IN GENERE COOPERATIVA DI LAVORO - ATTIVITA DEI SOCI - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE SINDACALE - FATTISPECIE.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA COOPERATIVE - IN GENERE COOPERATIVA DI LAVORO - ATTIVITA DEI SOCI - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE SINDACALE - FATTISPECIE.*
L'attivita svolta dai soci in favore di una cooperativa di lavoro, salvo che sia estranea all'oggetto sociale, e prestata in attuazione del principio della cooperazione ed in adempimento del contratto sociale e, quindi, non puo costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato costituitosi fra la stessa cooperativa ed il socio. Pertanto, nei rapporti tra una cooperativa di lavoro ed i singoli soci, attinenti allo svolgimento della suddetta attivita, non e applicabile il principio della liberta di organizzazione sindacale sancito dall'art 39 cost. Nella specie, i giudici di merito avevano dichiarato legittimo il provvedimento con il quale il consiglio di amministrazione di una cooperativa di portabagagli aveva espulso uno dei soci, addebitandogli di aver indetto una riunione dei componenti della cooperativa, senza la autorizzazione degli organi sociali e con grave intralcio al regolare svolgimento del lavoro. Il socio escluso ha impugnato tale pronunzia, sostenendo che il provvedimento di espulsione aveva violato la liberta, costituzionalmente garantita, dei soci di indire riunioni a carattere sindacale. La SC ha confermato la decisione impugnata enunziando il principio di cui in massima). (V 879'67 mass n 327051: 2269'66 mass n 324422).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 2511, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2527
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)