Sez. 1, Sentenza n. 9053 del 05/12/1987 (Rv. 456321 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - ORDINANZA RELATIVA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - ORDINANZA RELATIVA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'ordinanza di sospensione del giudizio, pronunciata a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., in quanto regola soltanto lo svolgimento del processo, senza pronunciare sulle pretese dedotte in giudizio, non è suscettibile di impugnazione, né mediante il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., né mediante il ricorso ai sensi dell'art. 111 cost., restando revocabile soltanto dal giudice che l'ha emessa. Avverso tale provvedimento, di natura ordinaria e non decisoria, le parti possono far valere le proprie doglianze affermando o negando l'esistenza delle condizioni di legge per la sospensione necessaria, solo contestualmente alla impugnazione della sentenza che abbia definito il procedimento nel presupposto dell'affermazione o della negazione delle predette condizioni. (Conf 2670/86, mass n 445726; (Conf 543/84, mass n 432775; (Conf 2640/82, mass n 220504).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)