Sez. 1, Sentenza n. 4227 del 19/06/1997 Cc. (dep. 16/07/1997) Rv. 208409 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - EFFETTI | Accoglimento della dichiarazione di astensione - Omessa indicazione circa la validità di atti compiuti dal giudice astenutosi - Automatica loro invalidità - Esclusione - Fattispecie.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - EFFETTI
Sono validi gli atti compiuti dal giudice astenutosi, della cui sorte (validità o invalidità) non è fatta menzione nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione. (Fattispecie relativa a provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare adottato da collegio del quale faceva parte un giudice poi astenutosi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 42 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)