Sez. 1, Sentenza n. 2043 del 26/02/1987 (Rv. 451332 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONI) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORI - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - RICHIESTA DI REGOLAMENTO D'UFFICIO PER LA SOLUZIONE DI UN CONFLITTO NEGATIVO - PRESUPPOSTI - CONSEGUENZE - DECLARATORIE DI INCOMPETENZA PER TERRITORI D'UN TRIBUNALE - ORDINE DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO AL TRIBUNALE RITENUTO COMPETENTE - RICHIESTA DI REGOLAMENTO IN DIFETTO DI RIASSUNZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONI) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORI - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - RICHIESTA DI REGOLAMENTO D'UFFICIO PER LA SOLUZIONE DI UN CONFLITTO NEGATIVO - PRESUPPOSTI - CONSEGUENZE - DECLARATORIE DI INCOMPETENZA PER TERRITORI D'UN TRIBUNALE - ORDINE DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO AL TRIBUNALE RITENUTO COMPETENTE - RICHIESTA DI REGOLAMENTO IN DIFETTO DI RIASSUNZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Anche nel processo fallimentare, la richiesta di regolamento d'ufficio, a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., per la soluzione di un conflitto negativo in ordine alla Competenza, è ammissibile solo quando, dopo la declaratoria d'incompetenza del tribunale adito la causa sia stata riassunta, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., davanti al giudice indicato con tale declaratoria come competente. Pertanto, qualora un tribunale, rilevando la propria incompetenza territoriale sull'istanza di fallimento, disponga la trasmissione del relativo fascicolo ad altro tribunale ritenuto competente, quest'ultimo, ove si ritenga a sua volta incompetente non può in difetto di rituale riassunzione, richiedere il regolamento, ma deve autonomamente pronunciare sulla Competenza. (V 5628/83, mass n 430577; (V 3171/81, mass n 413742).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)