Sez. L, Sentenza n. 2337 del 12/05/1978 (Rv. 391734 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - SERVIZI AUTOMOBILISTICI - IN GENERE - TEMPORANEO AFFIDAMENTO ALLA STEFER ED ALLA ROMANA NORD DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DEL LAZIO - OBBLIGHI DELLE DUE SOCIETA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - SERVIZI AUTOMOBILISTICI - IN GENERE - TEMPORANEO AFFIDAMENTO ALLA STEFER ED ALLA ROMANA NORD DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DEL LAZIO - OBBLIGHI DELLE DUE SOCIETA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE.*
Fino all'inquadramento definitivo, da effettuarsi con decorrenza dall'1 novembre 1975, a norma delle Disposizioni della legge regionale Lazio 2 dicembre 1975, n 79, l'utilizzazione del personale delle imprese di trasporto pubblico del Lazio da parte delle societa Stefer e Romana Nord, temporanee affidatarie del servizio stesso, a norma dell'art 5 della legge regionale Lazio 22 aprile 1975, n 33, comporta l'Obbligo per le due societa di mantenere alle proprie dipendenze il personale gia impiegato presso le cessate imprese e di corrispondere a detto personale lo stesso trattamento giuridico ed economico, non modificabile con valutazioni di congruita delle qualifiche, ma con facolta di adibirlo anche a mansioni diverse da quelle in precedenza da esso svolte.*
Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 02/04/1973 num. 12 art. 6, Legge Reg. Lazio 22/04/1975 num. 33 art. 1, Legge Reg. Lazio 22/04/1975 num. 33 art. 5, Legge Reg. Lazio 02/12/1975 num. 79 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)