Sez. 3, Sentenza n. 15646 del 20/10/2003 (Rv. 567520 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Art. 345, terzo comma cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 52, legge 26 novembre 1990, n. 353 - Nuovi documenti - Produzione in appello - Ammissibilità - Eventuale decadenza ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. nel giudizio di primo grado - Irrilevanza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
Il divieto di ammissione di nuove prove in grado di appello, stabilito dall'art. 345, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 52, legge 26 novembre 1990, n. 353, si riferisce esclusivamente alle prove costituende, e quindi non riguarda i documenti che, in quanto prove precostituite, possono essere prodotti anche in secondo grado; né è di ostacolo l'eventuale decadenza in cui sia incorsa la parte per il mancato rispetto del termine perentorio di deposito fissato ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ., poiché tale preclusione ha effetto limitatamente al giudizio di primo grado, mirando la norma solo a tutelare la sola concentrazione endoprocessuale, quindi interna a ciascun grado di giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)