Sez. 1, Sentenza n. 327 del 12/01/1995 (Rv. 489652 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Questione di "legitimatio ad processum" - Configurabilità - Produzione dell'autorizzazione nel corso del giudizio - Ammissibilità - Efficacia convalidante dell'attività precedente - Sussistenza - Esecuzione di detta produzione dopo la scadenza del termine per impugnare - Influenza - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
L'autorizzazione a stare in giudizio, necessaria perché un ente pubblico possa agire o resistere in causa, attiene alla "legitimatio ad processum", ossia all'efficacia e non alla validità della costituzione dell'ente medesimo; essa, pertanto, può intervenire ed essere prodotta anche nel corso del giudizio ed ha efficacia convalidante dell'attività processuale svolta in precedenza, sicché il vizio di autorizzazione in primo grado ed anche a proporre impugnazione resta sanato, con effetto retroattivo, ancorché l'autorizzazione, la cui produzione è consentita fino all'udienza di discussione davanti al collegio, intervenga dopo che sia scaduto il termine per proporre l'impugnazione stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)