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Sez. 1, Sentenza n. 5646 del 08/11/1984 (Rv. 437318 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULL'ENTRATA (I.G.E.) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - FATTISPECIE - ATTIVITÀ DELLE COMPAGNIE DELLE MAESTRANZE PORTUALI - ATTIVITÀ DI IMPRESA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DISTRIBUZIONE DA PARTE DELLA COMPAGNIA TRA I LAVORATORI DEI COMPENSI RISCOSSI PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI PORTUALI - ESENZIONE DELL'I.G.E. - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437318-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULL'ENTRATA (I.G.E.) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - FATTISPECIE - ATTIVITÀ DELLE COMPAGNIE DELLE MAESTRANZE PORTUALI - ATTIVITÀ DI IMPRESA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DISTRIBUZIONE DA PARTE DELLA COMPAGNIA TRA I LAVORATORI DEI COMPENSI RISCOSSI PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI PORTUALI - ESENZIONE DELL'I.G.E. - SUSSISTENZA.*

Le compagnie delle maestranze portuali non svolgono attività di impresa quando si limitino a collocare, come è loro Obbligo, le squadre delle maestranze presso l'utente del porto, oppure presso l'impresa concessionaria dei servizi portuali, incaricata dallo utente delle operazioni di imbarco o sbarco delle merci, ancorché essi forniscano ai lavoratori i mezzi meccanici ausiliari, necessari, nella moderna tecnica delle operazioni portuali, ad agevolarli nella loro fatica; ed una volta collocate le squadre ed eseguite le operazioni, la compagnia ha il solo compito di curare la distribuzione tra i lavoratori dei compensi riscossi per la prestazione del servizio, i quali, perciò, essendo vincolati a tariffe predeterminate ed inderogabili e ad una precisa destinazione soggettiva, non assumono il carattere di ricavi di impresa, ma conservano la loro obiettiva natura di retribuzione del lavoro prestato, pur se pervengono ai lavoratori per il tramite della compagnia, e sono pertanto esenti dall'i.G.e. Ai sensi dell'art. 1 della legge 19 giugno 1940 n. 762. (V 5706/81, mass n 416396; (V 1233/81, mass n 411814; (V 249/79, mass n 396313).*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 110, Cod. Navig. art. 111, Cod. Navig. art. 112, Regio Decr. Legge 09/01/1940 num. 2 art. 1, Legge 19/06/1940 num. 762 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)