Sez. 3, Sentenza n. 5706 del 29/10/1981 (Rv. 416396 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - LAVORO PORTUALE - LAVORATORI DESIGNATI DALLE IMPRESE PORTUALI O RICHIESTI NOMINATIVAMENTE DAL COMANDO DELLA NAVE PER LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI - INFORTUNIO SUL LAVORO - CONTROVERSIA INSTAURATA DAL LAVORATORE INFORTUNATO CONTRO L'IMPRESA PORTUALE O IL COMANDO DELLA NAVE PER LA DECLARATORIA DI RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALL'OMESSA PREDISPOSIZIONE DELLE CAUTELE DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - INCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - LAVORO PORTUALE - LAVORATORI DESIGNATI DALLE IMPRESE PORTUALI O RICHIESTI NOMINATIVAMENTE DAL COMANDO DELLA NAVE PER LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI - INFORTUNIO SUL LAVORO - CONTROVERSIA INSTAURATA DAL LAVORATORE INFORTUNATO CONTRO L'IMPRESA PORTUALE O IL COMANDO DELLA NAVE PER LA DECLARATORIA DI RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALL'OMESSA PREDISPOSIZIONE DELLE CAUTELE DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - INCLUSIONE.*
Per le operazioni di carico e scarico delle merci dalle navi, le compagnie di navigazione e le imprese portuali possono servirsi soltanto dei lavoratori iscritti nei ruoli di cui agli artt. 110 cod. nav. E 148 del regolamento dello stesso codice, con la conseguenza che fra i suddetti lavoratori - che siano designati dalla compagnia portuale o richiesti nominativamente dal comando della nave - e la compagnia di navigazione o l'impresa portuale si instaura un regolare rapporto di lavoro subordinato, una volta che i lavoratori siano posti alle dipendenze del comando della nave. Pertanto, la controversia instaurata dal lavoratore e diretta alla declaratoria di responsabilità del datore di lavoro per l'omessa predisposizione delle debite cautele per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, poiché comporta l'applicazione della normativa previdenziale (e, in particolare, l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, che delimita le ipotesi di responsabilità del datore di lavoro verso il lavoratore infortunato pure nel caso in cui per l'esistenza di un illecito penale concorra a carico del primo anche una responsabilità aquiliana), appartiene alla Competenza funzionale del giudice del lavoro. (Conf 2654/81, mass n 413436, sulla seconda parte; (Conf 1233/81, mass n 411815, sulla prima parte; (Conf 2858/79, mass n 399180, sulla seconda parte; (Conf 2053/77, mass n 385773, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)