Sez. 1, Sentenza n. 2796 del 10/03/1995 (Rv. 491060 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA ENTRATA (I.G.E.) - IN GENERE (PRESUPPOSTO, FATTO GENERATORE DELL'IMPOSTA) | Compagnie delle maestranze portuali - Collocazione delle squadre delle maestranze presso l'utente del porto - Compensi riscossi per la prestazione del servizio - I.G.E. - Assoggettabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA ENTRATA (I.G.E.) - IN GENERE (PRESUPPOSTO, FATTO GENERATORE DELL'IMPOSTA)
Le Compagnie delle maestranze portuali non svolgono attività di impresa quando si limitino a collocare, com'è loro obbligo, le squadre delle maestranze presso l'utente del porto oppure presso l'impresa concessionaria dei servizi portuali, incaricata dall'utente delle operazioni di imbarco o sbarco delle merci, ancorché esse forniscano ai lavoratori i mezzi meccanici ausiliari, necessari, nella moderna tecnica delle operazioni portuali, ad agevolarli nella loro fatica; ed una volta collocate le squadre ed eseguite le operazioni, la Compagnia ha il solo compito di curare la distribuzione tra i lavoratori dei compensi riscossi per la prestazione del servizio, i quali, perciò, essendo vincolati a tariffe predeterminate ed inderogabili e ad una precisa destinazione soggettiva, non assumono il carattere di ricavi di impresa, ma conservano la loro obiettiva natura di retribuzione del lavoro prestato, pur se pervengono ai lavoratori per il tramite della Compagnia, e sono pertanto esenti dall'I.G.E. ai sensi dell'art. 1, comma terzo, lettera g) della legge 19 giugno 1940 n. 762.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 110, Cod. Navig. art. 111, Legge 19/06/1940 num. 762 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)