Sez. 3, Sentenza n. 249 del 12/01/1979 (Rv. 396313 - 01)
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - LAVORO PORTUALE - COMPAGNIE PORTUALI - ATTIVITA DI AVVIAMENTO DI PORTUALI AL LAVORO OD ASSUNZIONE IN PROPRIO DEL SERVIZIO RICHIESTO - AMMISSIBILITA DELL'UNA O DELL'ALTRA IPOTESI - CONSEGUENZE RISPETTIVE - RESPONSABILITA PER DANNI DERIVANTI DAL SERVIZIO - INCIDENZA RISPETTIVA - APPLICABILITA DI TALE DISCIPLINA AI GRUPPI DI ORMEGGIATORI.*
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - LAVORO PORTUALE - COMPAGNIE PORTUALI - ATTIVITA DI AVVIAMENTO DI PORTUALI AL LAVORO OD ASSUNZIONE IN PROPRIO DEL SERVIZIO RICHIESTO - AMMISSIBILITA DELL'UNA O DELL'ALTRA IPOTESI - CONSEGUENZE RISPETTIVE - RESPONSABILITA PER DANNI DERIVANTI DAL SERVIZIO - INCIDENZA RISPETTIVA - APPLICABILITA DI TALE DISCIPLINA AI GRUPPI DI ORMEGGIATORI.*
Le compagnie portuali possono limitarsi a svolgere una semplice attivita di avviamento di maestranze al lavoro, ma possono anche rivestire la qualita di impresa e come tali espletare il servizio richiesto: il rapporto si instaura nel primo caso fra i singoli lavoratori ed i soggetti che ne chiedono le prestazioni e nel secondo caso fra questi ultimi e la compagnia; onde responsabile dei danni che derivano dall'opera esplicata sara rispettivamente il singolo prestatore o la compagnia. La stessa disciplina della responsabilita per danni si applica ai gruppi di ormeggiatori, onde questi rispondono per i danni arrecati ai richiedenti del servizio, ove a termini della relativa normativa regolamentare non abbiano come funzione l'avviamento al lavoro dei suoi componenti bensi la fornitura dello specifico servizio per un corrispettivo, fissato dalle tariffe con riguardo al risultato, e, quindi, abbiano agito come impresa espletante un appalto. (V 3300/68, mass n 336285; (V 534/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Navig. art. 110, Cod. Navig. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)