Sez. 1, Sentenza n. 11158 del 06/11/1998 (Rv. 520423 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Indennità di espropriazione e di occupazione - Natura - Debito di valuta - Configurabilità - Conseguenze - Interessi sulla maggior somma liquidata in sede giurisdizionale - Spettanza - Decorrenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
Le obbligazioni di pagare le indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima. Quanto agli interessi dovuti sull'indennità di occupazione legittima, essi, siccome diretti a compensare il proprietario della mancata disponibilità dei frutti che avrebbe percepito periodicamente, decorrono dalla scadenza di ciascuna annualità, quale momento di maturazione del relativo diritto, rendendosi irrilevante in proposito il fatto che essa indennità venga liquidata sulla base del computo degli interessi legali sull'indennità di espropriazione (l'adozione di un tale criterio non vale, infatti, a trasformare, in obbligazione di interessi, quella che rimane un'obbligazione di reintegrare il proprietario rispetto al pregiudizio subito in conseguenza del mancato godimento dell'immobile). Tutto ciò, tenuto conto che il periodo di occupazione legittima decorre dal giorno dell'emanazione del decreto che l'autorizza, il quale segna l'immediata ed automatica compressione del diritto dominicale a favore dell'occupante, restando irrilevanti sia l'anteriorità delle operazioni preliminari per la compilazione dello stato di consistenza, sia l'eventuale posteriorità della materiale apprensione del bene (la S.C. ha così cassato la sentenza che ordinava il deposito delle maggiori somme con interessi a decorrere dalla data della domanda).
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)