Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 05/03/1984 (Rv. 433620 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE - DECORRENZA.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE - DECORRENZA.*
Il termine di un anno per la denuncia dei gravi difetti dell'opera, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., a pena di decadenza dalla Azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre non da quando il committente ed i suoi aventi causa abbiano avuto cognizione di semplici segni apparenti ed esteriori di danno o di pericolo, ma dal momento in cui gli stessi abbiano acquistato un apprezzabile grado di conoscenza tanto della gravità dei difetti, quanto della loro imputabilità ad attività dell'appaltatore. (Conf 3184/82, mass n 421130; (Conf 4369/82, mass n 422352; (Conf 1094/81, mass n 411642).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)