diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2805 del 05/04/1990 (Rv. 466424 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1990-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466424-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO - TERMINE - DECORRENZA.*

In tema di Azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili (art. 1669 cod. civ.) il termine per proporre la denunzia decorre dal momento in cui il denunziante abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza dell'entità e della gravità dei vizi e del loro collegamento causale all'attività di esecuzione dell'opera svolta dal costruttore (nella specie da una relazione di consulenza tecnica), non essendo sufficiente per il decorso del detto termine una generica acquisizione che egli avesse potuto avere dei vizi e dei loro segni esteriori di danno o di pericolo. (Conf 6619/88, mass n 460918; (Conf 5147/87, mass n 453758).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)