Sez. 1, Sentenza n. 2788 del 27/01/1998 Ud. (dep. 04/03/1998) Rv. 210001 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Cd. "patteggiamento" in appello - Implicita rinuncia a tutti i motivi diversi da quello relativo alla pena - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE
La procedura della definizione concordata della pena, di cui all'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen. presuppone che l'imputato, nel concordare con il pubblico ministero la nuova determinazione della pena, rinunzi contestualmente a tutti gli altri eventuali motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, "patteggiata" fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello. Sicché deve intendersi preclusa la riproposizione e il riesame, in sede di legittimità, di ogni questione relativa ai motivi oggetto della rinuncia e alla misura della pena inflitta, fatte salve quelle relative all'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. o rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, ovvero riguardanti invalidità afferenti il medesimo procedimento camerale di appello: con la conseguenza che, in ipotesi di riproposizione di una delle questioni di merito già investite con il motivo di appello oggetto di rinuncia, la relativa impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606, comma terzo, ult. parte, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui, positivamente apprezzato l'accordo delle parti sulla rideterminazione della pena, la S.C. ha ritenuto improponibile il motivo di ricorso concernente l'erronea qualificazione giuridica del fatto come omicidio doloso anziché preterintenzionale, siccome coinvolto irretrattabilmente nella definizione concordata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)