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Sez. 3, Sentenza n. 9910 del 26/04/2010 (Rv. 612499 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA | Art. 1578 cod. civ. - Distinzione tra azione di risoluzione o riduzione del corrispettivo e azione di risarcimento dei danni - Rispettive discipline - Conseguenze sull'oggetto dell'onere probatorio.
Stato
decisa il 2010-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612499-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA

In tema di disciplina dei vizi della cosa locata prevista dall'art. 1578 cod. civ., mentre ai fini dell'esercizio delle azioni di risoluzione o riduzione del corrispettivo di cui al primo comma della suddetta norma il locatore è esonerato da responsabilità nella eventualità in cui provi che si tratti di vizi conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore al momento della consegna del bene locato, nell'ipotesi contemplata dal secondo comma, con riferimento all'eventualità in cui il conduttore abbia esercitato l'azione di risarcimento danni, il locatore è esente da responsabilità esclusivamente nel caso in cui egli offra la prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1578, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)