Sez. 1, Sentenza n. 1698 del 10/12/1982 Ud. (dep. 25/02/1983) Rv. 157619 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE FOTOGRAFICA - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE FOTOGRAFICA - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
La ricognizione fotografica, operata in Sede di polizia giudiziaria, può concorrere alla formazione del convincimento del giudice solo quando trovi rispondenza in altre circostanze del procedimento e dia sicuro affidamento. (nella specie è stata censurata la sentenza di merito che aveva attribuito alla ricognizione fotografica un pregnante valore probatorio in base alla "previsione" che la ricognizione formale, alla quale poteva addivenirsi, "avrebbe sicuramente dato esito negativo"). (Conf mass n 151581; (Conf mass n 151582; (Conf mass n 152505; (Conf mass n 153002).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)