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Sez. 1, Sentenza n. 334 del 12/11/1981 Ud. (dep. 16/01/1982) Rv. 151582 - 01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO - SUCCESSIVA RICOGNIZIONE FORMALE - VALIDITÀ - CONDIZIONI - RATIO.*
Stato
decisa il 1981-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151582-01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO - SUCCESSIVA RICOGNIZIONE FORMALE - VALIDITÀ - CONDIZIONI - RATIO.*

La ricognizione personale effettuata con il rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge non è preclusa da precedenti eventuali riconoscimenti avvenuti davanti agli organi di polizia, né perde il suo valore probatorio, salvo l'Obbligo per il giudice di verificarne i risultati con maggior rigore. (la Cassazione ha chiarito che la legge impone solo l'Obbligo di verbalizzare tale eventuale circostanza, della quale il giudice deve tenere conto per verificare i risultati della ricognizione, stante l'eventualità che il precedente esperimento possa aver funzionato come condizione atta a prevenire il riconoscimento). (Conf mass nn 146046, 124065, 107228).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)