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Sez. L, Sentenza n. 7024 del 25/08/1987 (Rv. 455197 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - RIGETTO DELLA DOMANDA DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE - EQUIPARAZIONE DEL SILENZIO- RIFIUTO - MORA EX RE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - DECORRENZA DEGLI INTERESSI MORATORI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455197-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - RIGETTO DELLA DOMANDA DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE - EQUIPARAZIONE DEL SILENZIO- RIFIUTO - MORA EX RE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - DECORRENZA DEGLI INTERESSI MORATORI - LIMITI.*

In tema di crediti aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche, la reiezione, da parte dell'istituto previdenziale, della domanda di detta prestazione (reiezione cui è legalmente equiparato il silenzio-rifiuto) configura una ipotesi di mora ex re, ai sensi della previsione dell'art. 1219 n. 2 cod. civ., che dispensa dall'Onere della Costituzione in mora. Ne consegue che sul credito avente ad oggetto la prestazione pensionistica, riconosciuta dovuta in Sede giudiziaria, decorrono gli interessi moratori dalla data della reiezione della domanda amministrativa o dall'inutile scadenza di centoventi giorni dalla presentazione della medesima (art. 7 legge 11 agosto 1973 n. 533), salvo che l'istituto dimostri, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile, escludendosi peraltro che l'Onere di tale dimostrazione possa ritenersi assolto con la mera deduzione di difficoltà finanziarie. (V 3244/86, mass n 446244; (V 2675/86, mass n 445735; (V 4923/85, mass n 442301; (V 4269/84, mass n 436194; (V 2727/84, mass n 434776).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)