Sez. 5, Sentenza n. 13623 del 08/02/2001 Cc. (dep. 04/04/2001) Rv. 218393 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - Abrogazione dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 - Disposizione integratrice della legge penale - Falsa attestazione del pubblico ufficiale circa la sottoscrizione in sua presenza del predetto atto - Irrilevanza - Fondamento - Falso innocuo.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
A seguito della abrogazione dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (disposta dall'art.3, comma 10 della legge 15 maggio 1997 n. 127), la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non necessita più di autenticazione; ne consegue che il venir meno della antigiuridicità del fatto trasforma il falso punibile in falso innocuo, in quanto inidoneo a vulnerare l'interesse tutelato dalla genuinità del documento e non più idoneo a conseguire uno scopo antigiuridico, nonché irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale un notaio era stato condannato per il delitto ex art 479 cod.pen. per avere falsamente attestato essere avvenuta in sua presenza la sottoscrizione in calce a richiesta di rilascio di un passaporto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Legge 15/05/1997 num. 127 art. 3 com. 10 CORTE COST., Legge 04/01/1968 num. 15 art. 2, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)